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STATUTO


Art. 1

L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia è stato costituito con deliberazione assembleare in data 23 settembre 1974.
Le modifiche allo statuto dell'Istituto sono state apportate con deliberazioni assembleari e sono riassunte con la presente nuova deliberazione.
La sede dell'Istituto è in Pistoia.


Art. 2

L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
Con deliberazione assembleare del 29 settembre 1998 è stata dichiarata Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.


Art. 3

L'Istituto promuove lo studio dell'Antifascismo e della Resistenza nel quadro di una generale conoscenza della storia contemporanea, con particolare riferimento alla storia dell'Antifascismo e della Resistenza nella provincia di Pistoia. A tal fine l'Istituto, perseguendo esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociali:

a) raccoglie e ordina tutti i documenti, i cimeli nonché le pubblicazioni ovunque apparse riguardanti i temi suddetti, con particolare riferimento alla storia dell'Antifascismo e della Resistenza nella provincia di Pistoia;

b) cura la raccolta sistematica, la conservazione e l'ordinamento di testimonianze relative all'Antifascismo e alla Resistenza, nonché agli aspetti della storia e della società contemporanea che vi si collegano;

c) custodisce e amplia il patrimonio archivistico, quello librario, l'emeroteca ed il materiale audiovisivo, garantendo altresì al pubblico la consultazione dei documenti dell'Istituto sulla base di un apposito regolamento;

d) promuove ed organizza studi, ricerche e manifestazioni culturali, cura pubblicazioni a carattere monografico e periodico, nonché la produzione di materiali audiovisivi relativamente ai temi che precedono;

e) promuove corsi di istruzione, anche scolastica, d'intesa – quando possibile – con la Regione Toscana, la Provincia ed i Comuni, con il Provveditorato agli studi, con istituzioni culturali pubbliche e private, nonché

l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, fornendo supporti per l'attività didattica. A tal fine può stabilire forme di collaborazione temporanea o permanente con altri istituti ed enti culturali storici sia nazionali che esteri, università italiane, comunitarie o straniere;

f) l'Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali quali l'acquisto di immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, l'accensione di conti correnti bancari ovvero postali, la contrazione di mutui, l'emissione di titoli di credito, l'assunzione e la ricevuta di fidejussioni, la stipulazione di accordi con istituzioni di carattere storico ed archivistico al fine di concorrere all'utilizzazione ed alla valorizzazione dei fondi culturali comuni, l'acquisizione di donazioni, eredità e legati, la contrazione di ipoteche, la stipulazione di contratti di locazione, comodato e simili, quindi la stipulazione di contratti di lavoro autonomo ovvero subordinato, avvalendosi altresì di personale comandato ovvero distaccato dalla Pubblica Amministrazione.



Art. 4

L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività mediante:

a) i contributi dell'Amministrazione comunale di Pistoia, dell'Amministrazione provinciale di Pistoia e degli altri Comuni della provincia;

b) le quote dei soci;

c) i contributi di persone ed enti vari, pubblici e privati;

d) gli eventuali proventi delle attività sociali;

e) le eventuali sopravvenienze attive.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma andranno utilizzati per l'espletamento delle attività sociali, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I beni bibliografici, quelli archivistici, nonché la documentazione audiovisiva costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.



Art. 5

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Ufficio di presidenza;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali, anche collegiali, sono prestate a titolo gratuito; il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese preventivamente autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.



Art. 6

Possono essere soci dell'Istituto tutti i cittadini di ambo i sessi che ne facciano domanda al Consiglio direttivo o siano da questo invitati.
Il Consiglio potrà decidere di invitarli o di ammetterli se le loro qualità morali e il loro atteggiamento politico non contrastano con la tradizione della Resistenza e secondo il giudizio insindacabile del Consiglio stesso.
La decadenza della qualità di socio viene decisa dal Consiglio direttivo insindacabilmente a maggioranza dei due terzi dei presenti.



Art. 7

I soci sono: sostenitori, ordinari, onorari.
I soci sostenitori sono quei soci che versano la maggiore quota di contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio direttivo.
Del pari saranno fissate annualmente dal Consiglio direttivo le quote dai soci ordinari.
Soci onorari sono i rappresentanti degli enti pubblici. Nessuna quota è dovuta dai soci onorari.
Tutti i soci (sostenitori, ordinari e onorari), purché abbiano raggiunto la maggiore età, hanno nell' Istituto uguali diritti. Essi sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali e partecipano, con diritto di voto in assemblea, all'approvazione e alle eventuali modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché dei bilanci economici.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.



Art. 8

L'Assemblea dei soci è composta dai singoli associati e da un rappresentante nominato da ogni Comune della provincia, eccezione fatta per il Comune capoluogo e per l'Amministrazione provinciale che hanno diritto a nominare tre rappresentanti ciascuno.
L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Istituto.

L'Assemblea:

a) determina le linee programmatiche dell'Istituto;

b) approva il conto preventivo ed il bilancio consuntivo;

c) elegge nel suo seno il Consiglio direttivo;

d) elegge i revisori dei conti;

e) approva lo statuto dell'Istituto;

f) può eleggere un Presidente onorario dell’Istituto, che farà parte dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Nell'Assemblea non è ammesso il voto per delega ed ogni socio esprime un solo voto. In caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente.
Per ogni riunione vengono eletti un Presidente dell’assemblea ed un Segretario verbalizzante che sottoscrive apposito verbale.



Art. 9

Allo scopo di avere nell'organo direttivo dell'Istituto la maggiore rappresentatività possibile della provincia, unita all'efficienza nello svolgimento del lavoro, il Consiglio direttivo è composto:

a) da un rappresentante nominato dal Comune capoluogo;

b) da due rappresentanti nominati dall'Amministrazione provinciale;

c) da tre membri eletti dai rappresentanti nominati dagli altri Comuni della provincia al loro interno;

d) da un massimo di diciotto membri eletti fra i singoli soci;

e) dal Presidente onorario, ove esista.



Art. 10

I membri del Consiglio direttivo di nomina assembleare e i cinque (tre più due) membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono scelti tra coloro che si sono distinti per la loro attività scientifica, didattica e divulgativa oggetto delle attività sociali dell'Istituto, nonché per l'attività svolta a favore dell'Istituto stesso.

I consiglieri vengono eletti seguendo le seguenti modalità:

a) Il Consiglio direttivo nomina una commissione elettorale, composta di tre membri effettivi ed un membro supplente, che presenta una lista di tanti candidati quanti sono i membri da eleggere in ciascun organo.
Gruppi di almeno cinque soci possono presentare liste alternative. Ogni singolo socio può presentare un candidato da aggiungere alla lista presentata dalla commissione elettorale.
Un socio può essere candidato in una sola lista. Elettori, presentatori e candidati devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

b) Ogni socio potrà votare esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei membri da eleggere in ogni organo. Saranno nulle le schede con un numero superiore di preferenze.

c) Risulteranno eletti in ciascun organo i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.

d) In caso di dimissioni, morte o sopravvenuto impedimento di un eletto,

il Comitato direttivo provvederà alla sua sostituzione con il candidato risultante primo dei non eletti.



Art. 11

Partecipano alla Assemblea tutti i soci con eguali diritti.
L’assemblea è convocata dal Presidente. Inoltre può essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno il trenta per cento dei soci.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per esaminare l'attività dell'Istituto e per approvare il bilancio consuntivo che sarà presentato dal Presidente con la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Il Presidente presenta, inoltre, il bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
Il Direttore dell'Istituto presenta una relazione generale sui risultati raggiunti.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea sarà convocata con avviso affisso nella sede dell'Istituto e mediante avviso scritto inviato ai soci quindici giorni prima della data stabilita.
L'orario per la seconda convocazione deve essere fissato a distanza di almeno un'ora dopo quello previsto per la prima convocazione.



Art. 12

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato da:

- il Presidente;


- il Presidente su richiesta motivata di almeno sei consiglieri;

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

2) formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;

3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

4) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

5) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

6) fare redigere un verbale, dopo ogni riunione, da affiggere all'albo dell'associazione.

Inoltre il Consiglio direttivo promuove e regola:

a) l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale;

b) le ricerche, gli studi, le pubblicazioni e le manifestazioni di cui all'art. 3;

c) la formazione di una biblioteca con particolare riguardo ai commi a), b) e c), dell'art. 3;

d) il riordino e la custodia di documenti in possesso dell'Istituto per farne oggetto di raccolta e di archiviazione storica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può delegare all’Ufficio di Presidenza alcune attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
All'interno del Consiglio direttivo, in caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente.



Art. 13


Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Elegge nel proprio seno, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Vice-Presidente, i membri dell’Ufficio di Presidenza.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante a tale scopo designato e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.



Art. 14

Il Consiglio direttivo:

a) nomina il Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza che, in base allo statuto sociale e alle disposizioni generali dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e della Presidenza, coordina l'attività dell'Istituto, ne cura l'amministrazione e, qualora non sia già membro dei due organismi, partecipa a tutti gli effetti alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Direttore dovrà presentare una relazione generale all'Assemblea annuale dei soci e ogni volta che gliene venga fatta richiesta dagli organi direttivi;

b) nomina il personale a cui riterrà affidare particolari compiti.



Art. 15

L'Ufficio di Presidenza è composto:

a) dal Presidente;

b) dal Vice-Presidente;

c) da tre membri;

d) dal Presidente onorario, ove esista;

e) dal Direttore.

L'Ufficio di Presidenza garantisce la rappresentanza dell'Istituto, elabora le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo ed ha funzioni di vigilanza in ordine all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, dura in carica quattro anni.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi, contrarre mutui; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Istituto. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
La supplenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà assicurata dal Vice-Presidente.


Art. 16

I Revisori dei conti sono eletti insieme al Consiglio direttivo per lo stesso periodo di tempo. Il Collegio è formato (art. 2397 C.C.) da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale dell'associazione.
Alle assemblee annuali dell'Istituto essi presentano una relazione sulla situazione finanziaria dello stesso ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
I Sindaci revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.


Art. 17

Il Direttore dell'Istituto e gli incaricati di particolari servizi possono ricevere un rimborso nella misura che sarà deliberata dal Consiglio direttivo compatibilmente alle effettive possibilità del bilancio di previsione e senza che ciò crei un rapporto giuridico di dipendenza.



Art. 18


L'anno sociale decorre dal 1° gennaio.


Art. 19

Lo Statuto dell'Istituto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio direttivo o su proposta di almeno il 20% (venti per cento) dei soci, con votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea, anche straordinaria.


Art. 20

L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia potrà essere sciolto su motivata proposta del Consiglio direttivo o su proposta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci, e con votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla Assemblea, anche straordinaria.
 


Art. 21

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto e tutte le attività sociali devono essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

 

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