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STATUTO
Art. 1
L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia è stato
costituito con deliberazione assembleare in data 23 settembre 1974.
Le modifiche allo statuto dell'Istituto sono state apportate con
deliberazioni assembleari e sono riassunte con la presente nuova
deliberazione.
La sede dell'Istituto è in Pistoia.
Art. 2
L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia è associato
all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
Con deliberazione assembleare del 29 settembre 1998 è stata dichiarata
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 3
L'Istituto promuove lo studio dell'Antifascismo e della Resistenza nel
quadro di una generale conoscenza della storia contemporanea, con
particolare riferimento alla storia dell'Antifascismo e della Resistenza
nella provincia di Pistoia. A tal fine l'Istituto, perseguendo
esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociali:
a) raccoglie e ordina tutti i documenti, i cimeli nonché le pubblicazioni
ovunque apparse riguardanti i temi suddetti, con particolare riferimento
alla storia dell'Antifascismo e della Resistenza nella provincia di Pistoia;
b) cura la raccolta sistematica, la conservazione e l'ordinamento di
testimonianze relative all'Antifascismo e alla Resistenza, nonché agli
aspetti della storia e della società contemporanea che vi si collegano;
c) custodisce e amplia il patrimonio archivistico, quello librario,
l'emeroteca ed il materiale audiovisivo, garantendo altresì al pubblico la
consultazione dei documenti dell'Istituto sulla base di un apposito
regolamento;
d) promuove ed organizza studi, ricerche e manifestazioni culturali, cura
pubblicazioni a carattere monografico e periodico, nonché la produzione di
materiali audiovisivi relativamente ai temi che precedono;
e) promuove corsi di istruzione, anche scolastica, d'intesa – quando
possibile – con la Regione Toscana, la Provincia ed i Comuni, con il
Provveditorato agli studi, con istituzioni culturali pubbliche e private,
nonché
l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti di
ogni ordine e grado, fornendo supporti per l'attività didattica. A tal fine
può stabilire forme di collaborazione temporanea o permanente con altri
istituti ed enti culturali storici sia nazionali che esteri, università
italiane, comunitarie o straniere;
f) l'Istituto non può compiere attività diverse da quelle precedentemente
menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali quali
l'acquisto di immobili da destinarsi a sede di attività sociale
istituzionale, l'accensione di conti correnti bancari ovvero postali, la
contrazione di mutui, l'emissione di titoli di credito, l'assunzione e la
ricevuta di fidejussioni, la stipulazione di accordi con istituzioni di
carattere storico ed archivistico al fine di concorrere all'utilizzazione ed
alla valorizzazione dei fondi culturali comuni, l'acquisizione di donazioni,
eredità e legati, la contrazione di ipoteche, la stipulazione di contratti
di locazione, comodato e simili, quindi la stipulazione di contratti di
lavoro autonomo ovvero subordinato, avvalendosi altresì di personale
comandato ovvero distaccato dalla Pubblica Amministrazione.
Art. 4
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività mediante:
a) i contributi dell'Amministrazione comunale di Pistoia,
dell'Amministrazione provinciale di Pistoia e degli altri Comuni della
provincia;
b) le quote dei soci;
c) i contributi di persone ed enti vari, pubblici e privati;
d) gli eventuali proventi delle attività sociali;
e) le eventuali sopravvenienze attive.
Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non
potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma andranno
utilizzati per l'espletamento delle attività sociali, salvo che la
destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni bibliografici, quelli archivistici, nonché la documentazione
audiovisiva costituiscono patrimonio indisponibile dell'Istituto.
Art. 5
Sono organi dell'Istituto:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Ufficio di presidenza;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali, anche collegiali, sono prestate a titolo gratuito;
il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese preventivamente
autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Istituto per lo svolgimento
delle sue attività istituzionali.
Art. 6
Possono essere soci dell'Istituto tutti i cittadini di ambo i sessi che ne
facciano domanda al Consiglio direttivo o siano da questo invitati.
Il Consiglio potrà decidere di invitarli o di ammetterli se le loro qualità
morali e il loro atteggiamento politico non contrastano con la tradizione
della Resistenza e secondo il giudizio insindacabile del Consiglio stesso.
La decadenza della qualità di socio viene decisa dal Consiglio direttivo
insindacabilmente a maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 7
I soci sono: sostenitori, ordinari, onorari.
I soci sostenitori sono quei soci che versano la maggiore quota di
contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio
direttivo.
Del pari saranno fissate annualmente dal Consiglio direttivo le quote dai
soci ordinari.
Soci onorari sono i rappresentanti degli enti pubblici. Nessuna quota è
dovuta dai soci onorari.
Tutti i soci (sostenitori, ordinari e onorari), purché abbiano raggiunto la
maggiore età, hanno nell' Istituto uguali diritti. Essi sono elettori ed
eleggibili a tutte le cariche sociali e partecipano, con diritto di voto in
assemblea, all'approvazione e alle eventuali modificazioni dello statuto e
dei regolamenti, nonché dei bilanci economici.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa.
Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.
Art. 8
L'Assemblea dei soci è composta dai singoli associati e da un rappresentante
nominato da ogni Comune della provincia, eccezione fatta per il Comune
capoluogo e per l'Amministrazione provinciale che hanno diritto a nominare
tre rappresentanti ciascuno.
L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto atto ad
assicurare una corretta gestione dell'Istituto.
L'Assemblea:
a) determina le linee programmatiche dell'Istituto;
b) approva il conto preventivo ed il bilancio consuntivo;
c) elegge nel suo seno il Consiglio direttivo;
d) elegge i revisori dei conti;
e) approva lo statuto dell'Istituto;
f) può eleggere un Presidente onorario dell’Istituto, che farà parte
dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Nell'Assemblea non è ammesso il voto per delega ed ogni socio esprime un
solo voto. In caso di parità di voti su deliberazioni da assumere, prevale
il voto espresso dal Presidente.
Per ogni riunione vengono eletti un Presidente dell’assemblea ed un
Segretario verbalizzante che sottoscrive apposito verbale.
Art. 9
Allo scopo di avere nell'organo direttivo dell'Istituto la maggiore
rappresentatività possibile della provincia, unita all'efficienza nello
svolgimento del lavoro, il Consiglio direttivo è composto:
a) da un rappresentante nominato dal Comune capoluogo;
b) da due rappresentanti nominati dall'Amministrazione provinciale;
c) da tre membri eletti dai rappresentanti nominati dagli altri Comuni della
provincia al loro interno;
d) da un massimo di diciotto membri eletti fra i singoli soci;
e) dal Presidente onorario, ove esista.
Art. 10
I membri del Consiglio direttivo di nomina assembleare e i cinque (tre più
due) membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti
dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono
scelti tra coloro che si sono distinti per la loro attività scientifica,
didattica e divulgativa oggetto delle attività sociali dell'Istituto, nonché
per l'attività svolta a favore dell'Istituto stesso.
I consiglieri vengono eletti seguendo le seguenti modalità:
a) Il Consiglio direttivo nomina una commissione elettorale, composta di tre
membri effettivi ed un membro supplente, che presenta una lista di tanti
candidati quanti sono i membri da eleggere in ciascun organo.
Gruppi di almeno cinque soci possono presentare liste alternative. Ogni
singolo socio può presentare un candidato da aggiungere alla lista
presentata dalla commissione elettorale.
Un socio può essere candidato in una sola lista. Elettori, presentatori e
candidati devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
b) Ogni socio potrà votare esprimendo un numero di preferenze non superiore
ai due terzi dei membri da eleggere in ogni organo. Saranno nulle le schede
con un numero superiore di preferenze.
c) Risulteranno eletti in ciascun organo i candidati che avranno riportato
il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulterà eletto
il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Istituto.
d) In caso di dimissioni, morte o sopravvenuto impedimento di un eletto,
il Comitato direttivo provvederà alla sua sostituzione con il candidato
risultante primo dei non eletti.
Art. 11
Partecipano alla Assemblea tutti i soci con eguali diritti.
L’assemblea è convocata dal Presidente. Inoltre può essere convocata su
richiesta scritta e motivata di almeno il trenta per cento dei soci.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30
giugno per esaminare l'attività dell'Istituto e per approvare il bilancio
consuntivo che sarà presentato dal Presidente con la relazione del Collegio
dei revisori dei conti.
Il Presidente presenta, inoltre, il bilancio di previsione per l'esercizio
in corso.
Il Direttore dell'Istituto presenta una relazione generale sui risultati
raggiunti.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno
dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea sarà convocata con avviso affisso nella sede dell'Istituto e
mediante avviso scritto inviato ai soci quindici giorni prima della data
stabilita.
L'orario per la seconda convocazione deve essere fissato a distanza di
almeno un'ora dopo quello previsto per la prima convocazione.
Art. 12
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Il Consiglio
si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- il Presidente su richiesta motivata di almeno sei consiglieri;
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2) formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di
spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
4) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddiviso in singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio
annuale successivo;
5) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
6) fare redigere un verbale, dopo ogni riunione, da affiggere all'albo
dell'associazione.
Inoltre il Consiglio direttivo promuove e regola:
a) l'attività dell'Istituto secondo lo statuto sociale;
b) le ricerche, gli studi, le pubblicazioni e le manifestazioni di cui
all'art. 3;
c) la formazione di una biblioteca con particolare riguardo ai commi a), b)
e c), dell'art. 3;
d) il riordino e la custodia di documenti in possesso dell'Istituto per
farne oggetto di raccolta e di archiviazione storica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un
terzo più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può delegare all’Ufficio di Presidenza alcune
attività di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
All'interno del Consiglio direttivo, in caso di parità di voti su
deliberazioni da assumere, prevale il voto espresso dal Presidente.
Art. 13
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Elegge nel proprio seno,
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, a maggioranza
assoluta dei presenti, il Presidente, il Vice-Presidente, i membri
dell’Ufficio di Presidenza.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale a cura di un
segretario verbalizzante a tale scopo designato e sottoscritto dal medesimo
e dal Presidente.
Art. 14
Il Consiglio direttivo:
a) nomina il Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza che, in base
allo statuto sociale e alle disposizioni generali dell'Assemblea, del
Consiglio direttivo e della Presidenza, coordina l'attività dell'Istituto,
ne cura l'amministrazione e, qualora non sia già membro dei due organismi,
partecipa a tutti gli effetti alle riunioni del Consiglio direttivo e
dell'Ufficio di Presidenza.
Il Direttore dovrà presentare una relazione generale all'Assemblea annuale
dei soci e ogni volta che gliene venga fatta richiesta dagli organi
direttivi;
b) nomina il personale a cui riterrà affidare particolari compiti.
Art. 15
L'Ufficio di Presidenza è composto:
a) dal Presidente;
b) dal Vice-Presidente;
c) da tre membri;
d) dal Presidente onorario, ove esista;
e) dal Direttore.
L'Ufficio di Presidenza garantisce la rappresentanza dell'Istituto, elabora
le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo ed ha funzioni
di vigilanza in ordine all'esecuzione delle deliberazioni degli organi
collegiali, dura in carica quattro anni.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte ai terzi ed
in giudizio.
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno
fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede le riunioni del
Consiglio direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali,
procedere agli incassi, contrarre mutui; sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’Istituto. Conferisce ai soci procura speciale
per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio
direttivo.
La supplenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà
assicurata dal Vice-Presidente.
Art. 16
I Revisori dei conti sono eletti insieme al Consiglio direttivo per lo
stesso periodo di tempo. Il Collegio è formato (art. 2397 C.C.) da tre
membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale
dell'associazione.
Alle assemblee annuali dell'Istituto essi presentano una relazione sulla
situazione finanziaria dello stesso ed hanno diritto di assistere alle
riunioni del Consiglio direttivo.
I Sindaci revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.
Art. 17
Il Direttore dell'Istituto e gli incaricati di particolari servizi possono
ricevere un rimborso nella misura che sarà deliberata dal Consiglio
direttivo compatibilmente alle effettive possibilità del bilancio di
previsione e senza che ciò crei un rapporto giuridico di dipendenza.
Art. 18
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio.
Art. 19
Lo Statuto dell'Istituto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio
direttivo o su proposta di almeno il 20% (venti per cento) dei soci, con
votazione favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea,
anche straordinaria.
Art. 20
L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Pistoia potrà essere
sciolto su motivata proposta del Consiglio direttivo o su proposta motivata
e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci, e con votazione
favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla Assemblea, anche
straordinaria.
Art. 21
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto e
tutte le attività sociali devono essere devolute ad altre associazioni con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°
662, fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigenti in materia.
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